”Insularità” in Costituzione: riforma dell’art. 119 verso la svolta

Parola nuovamente al Senato della Repubblica per un nuovo riesame, ma la proposta di legge costituzionale sembra davvero procedere verso la sua definitiva approvazione

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Procida dall'alto (c) Diego Ambruoso ph.

Nell’anno in cui è proprio un’isola (Procida, in foto – ndr) a farla da protagonista, dedichiamo un piccolo focus giuridico alla nostra Costituzione. Durante le ultime giornate ha infatti raggiunto un punto di svolta in Parlamento il riconoscimento nella suprema Carta della Repubblica Italiana il principio di “insularità” – relativamente alla condizione dei territori di alcune Regioni (Sicilia e Sardegna) ma anche di piccole isole interne ad altrettante Regioni.

Dopo il varo del disegno di legge in Senato è stato approvato all’unanimità anche dalla Camera dei deputati il progetto di riforma costituzionale che prevede la modifica al testo dell’art. 119 Cost. così come formulato dalla grande riforma del Titolo V avvenuta nel 2001.

In particolare, come specifica il sito ufficiale della Camera :

La proposta di legge costituzionale è diretta ad introdurre un comma aggiuntivo dopo il quinto comma dell’articolo 119 della Costituzione, ai sensi del quale la Repubblica:
  • «riconosce le peculiarità delle Isole»;
  • «promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità».
La formulazione originaria della proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare prevedeva che lo Stato fosse tenuto a riconoscere «il grave e permanente svantaggio naturale derivante dall’insularità» e a disporre «le misure necessarie a garantire un’effettiva parità e un reale godimento dei diritti individuali e inalienabili».

I principali elementi di novità rispetto al testo iniziale della proposta di legge, introdotti in esito all’istruttoria legislativa svolta al Senato, possono essere individuati come segue:

  • è la Repubblica, e non soltanto lo Stato, a farsi carico dell’intervento pubblico in favore delle Isole;
  • il riconoscimento riguarda le «peculiarità delle Isole» (e non più il “grave e permanente svantaggio naturale derivante dall’insularità”);
  • la Repubblica «promuove» (nel precedente testo lo Stato disponeva) misure per rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità;
  • viene meno il riferimento alla finalità di effettiva parità e di un reale godimento dei diritti individuali e inalienabili.   (Cit.)

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